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Dopo quasi 10 anni di volontariato al servizio dei più bisognosi, il 20 Marzo 2018 Krio Hirundo Onlus si é sciolta. 

Ringraziamo dal più profondo del nostro cuore tutti i volontari, associazioni amiche, fondazioni, donatori e sostenitori per essere stati al nostro fianco.

Il Presidente Nadia Zampieri e tutti i soci

 

Statuto

21.01.2016 00:00
STATUTO 

TITOLO I°: Denominazione , Sede,  Durata

Art. 1)-  E’ costituita una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) “Krio Hirundo-Onlus”.

Una volta ottenuta l’iscrizione alla relativa anagrafe, l’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo "ONLUS".

Art. 2)- L’Associazione ha sede legale a Castelfranco Veneto, Treviso – Via Marsala 12.

L’associazione previa delibera del Consiglio direttivo, puo’ costituire dipendenze o sedi periferiche operative e/o amministrative anche in altre località, in Italia o all’Estero, dotate o meno di autonomia  giuridica o patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome “Krio Hirundo” seguita dall’indicazione della località  della sede.

 Art. 3)-  L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II°: Scopo ed Oggetto

 Art. 4)-  L'associazione svolge attività finalizzate alla raccolta fondi allo scopo di realizzare (attraverso l’invio di soci) e finanziare progetti concreti di sostegno in paesi del sud del mondo.

A tal fine opera nel territorio per sensibilizzare i cittadini in merito alle condizioni di vita di tali popolazioni.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III°: Soci

 Art. 5)- Possono essere Soci le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Tutti i soci hanno diritto al voto (eccezion fatta per i minorenni) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 Art. 6)- I/le soci/e sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di attività previste e dei servizi erogabili.

 Art. 7)- L’ammissione di nuovi soci/ie è deliberata  dal Consiglio Direttivo con riferimento agli art. 5 e 6 del presente statuto, con decisione inappellabile.

 Art. 8) Cessazioni

I soci o le socie cessano di appartenere all’Associazione per recesso,esclusione e per causa di morte.

 Art. 9)- Recesso

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

 Art. 10)- Esclusione

Può essere escluso il/la socio /a che :

-svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;

-non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti

-che – senza giustificato motivo – non adempia agli obblighi assunti verso l’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dopo che il socio/ia sia stato contestato – per iscritto – il fatto che può determinare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali contro deduzioni. Contro tale decisione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 11)- Il/la socio/a che cessa di appartenere alla associazione per recesso, e/o esclusione, come pure gli eredi del/della socio/a defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO IV°: Patrimonio

 Art. 12)-IL patrimonio dell’associazione è costituito da:

-contributi degli aderenti;

-contributi da privati

-contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Durante tutta la vita dell’Associazione,il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione nonché fondi e riserve non sono mai distribuibili fra gli associati, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi annuali di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V° : Organi Sociali

 Art. 13)- Sono Organi dell’Associazione :

-l’Assemblea dei/delle Soci /e,

-il Consiglio Direttivo,

-il /la Presidente

Art. 14)- Assemblea

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente stesso mediante affissione o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata . Ogni socio/a ha un solo voto . Non è ammessa delega.

Un decimo dei soci/e aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell’Assemblea.

In questo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell’Assemblea:

-deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;

-approvare il bilancio annuale consuntivo;

-nominare i componenti del Direttivo, fissandone il numero prima dell’elezione;

-deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;

-modificare lo statuto sociale e sciogliere l’associazione;

-deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 Art. 15)- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio/a nominato/a dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.

Art. 16)- Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci/e , in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

Le delibere – tanto in prima quanto in seconda convocazione – sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione puo’ essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione ad almeno un’ora di distanza

Le Assemblee straordinarie – di modificazione dello statuto -  sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci, che deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ; in seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide  con qualsiasi numero di soci /ie presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 17)- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre ad un massimo di cinque, purché sempre in numero dispari, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può dare incarico a suoi membri, ad altri soci o a estranei di svolgere per conto dell’Associazione compiti connessi con gli scopi del presente statuto, delegando per lo specifico caso il potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Art. 18)- Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea,

b)-  progettare, assegnare e verificare lo svolgimento delle attività sociali,

c)- elaborare il bilancio consuntivo annuale ed approvare il bilancio preventivo ,

d)- convocare le assemblee previste dallo statuto,

e)- deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei/le soci/e,

f)- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari,

g)- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliari, finanziaria, compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziatori e/o istituti bancari,

h)- assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera  con soci/e e/o con terzi ,

i)- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dal presente statuto e/o dalle norme di legge,

l)- approvare regolamenti interni all’Associazione.

Art. 19)- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio può nominare al suo interno un/una tesoriere/a e/o un/a segretario/a verbalizzante.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio consuntivo, cura i rapporti con gli Istituti di credito.

Art. 20)- Presidente

Il/la Presidente che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza dell’associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

Il Vicepresidente- pure nominato dal Consiglio Direttivo – ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità e/o assenza.

Poteri speciali – per la firma di singoli atti -  possono essere attribuiti eventualmente anche ad Operatori/operatrici dell’Associazione.

TITOLO VI°- Esercizio Sociale

 Art. 21)- L’esercizio vale dal 01 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.

L’Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali non superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n° 645 e dal Decreto Legge  21 giugno 1995 n° 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995 n° 336 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Gli apparati tecnici di qualsiasi istanza e livello sono costituiti dagli iscritti, che possono essere chiamati a svolgere attività continuativa e retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi contratti di collaborazione e, comunque, avendo come riferimento per l’Associazione Krio Hirundo i limiti massimi di spesa di cui all’art.10 comma 6 lettera e9 del D.L. n° 460/97 e successive modificazioni-integrazioni, essendo espressamente vietata ogni distribuzione – anche indiretta – di avanzi di gestione.

TITOLO VII° : Scioglimento e Liquidazione

Art. 22)- L’Assemblea dei/e soci/e delibera lo scioglimento dell’Associazione col voto favorevole di almeno il 75% dei/le soci/e.

In caso di scioglimento per qualunque causa, le eventuali eccedenze attive risultanti da bilancio di liquidazione – dopo pagamento di ogni passività – andranno devolute ad altre Onlus e/o a fini di pubblica utilità,  sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII°  Clausola Compromissoria

Art. 23)- I/le Soci/e sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i/le Soci/e e tra l’Associazione ed i/le Soci/e che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominato/a dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno/a nominato/a dalla controparte (il Socio e/o l’Associazione) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure, in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.

 

Ringraziamo i nostri sostenitori